Art. 22.
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).

      1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione

 

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e di abilitazione definito nei suoi princìpi fondamentali dalla presente legge.
      2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso.
      3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a milleduecento ore all'interno di un corso di almeno tre anni.
      4. La didattica dei corsi è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

          a) un modulo di base;

          b) un modulo professionalizzante.

      5. Il modulo di base, di almeno trecento ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
      6. Il modulo professionalizzante, di almeno novecento ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 20 la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.
      7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui superamento consente il rilascio del diploma e abilita alla professione di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 20.
      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 21, e conformemente agli standard formativi definiti dal presente articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del presente articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di tali attività formative.

 

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      9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi previsti dal comma 2 dell'articolo 20 è definito dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 23.
      10. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le associazioni professionali e gli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali. Ai fini dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente legge, le associazioni professionali e gli istituti di formazione delle discipline bio-naturali devono documentare una comprovata esperienza e un'attività continuativa di almeno quattro anni nel settore e nella disciplina di riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui all'articolo 23, il Ministro dell'università e della ricerca provvede all'accreditamento delle associazioni professionali e degli istituti previo parere obbligatorio della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 24.
      11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione nazionale di cui all'articolo 23, che li trasmette al Ministro dell'università e della ricerca per la decisione finale, corredandole di proprio parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera l).